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Tribunali Emilia-Romagna > Danni causati dal lavoratore
Data: 10/03/2001
Giudice: Brusati
Tipo Provvedimento: Sentenza
Numero Provvedimento: 157/01
Parti: EP. Verniciature industriali di Aiolfi R. & C. snc / Fornaroli Davide
TRIBUNALE DI PARMA - DANNI CAUSATI ALL'AZIENDA - RESPONSABILITA' DEL LAVORATORE - CONDOTTA COLPOSA PER VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI FEDELTA' E DILIGENZA - RIPARTIZIONE DELL'ONERE DELLA PROVA


La società datrice di lavoro di un autista che aveva chiesto ed ottenuto un decreto ingiuntivo per ottenere il pagamento delle sue competenze di fine rapporto proponeva opposizione, richiedendo a sua volta il risarcimento danni per due incidenti avvenuti mentre il lavoratore era alla guida di un autocarro aziendale. L'opposizione veniva respinta sulla base del principio, consolidato in giurisprudenza, secondo il quale, ai fini dell'affermazione della responsabilità del lavoratore verso il datore di lavoro per un evento dannoso verificatosi nel corso dell'espletamento delle mansioni a lui affidate, incombe sul datore di lavoro la prova che l'evento dannoso è correlato ad una condotta colposa del lavoratore per violazione degli obblighi di fedeltà e diligenza e che è in rapporto di derivazione causale da tale condotta, mentre resta al lavoratore di dimostrare la non imputabilità a lui dell'inadempimento. Tale regime dell'onere probatorio, secondo il giudice di Parma, non subisce deroga nell'ipotesi in cui le mansioni del lavoratore richiedano l'affidamento di uno strumento di lavoro che rimanga danneggiato (v. espressamente Cass. n. 949/1979; Cass. n. 1037/1977 e, per venire a decisioni più recenti, v. nello stesso senso Cass. n. 6645/1997; Cass.n. 13891/1999; Cass. n. 8702/2000). In altri termini ed in sintesi, sulla base di tale consolidato orientamento si può affermare che "la violazione degli obblighi di fedeltà e diligenza da parte del lavoratore costituisce elemento costitutivo della pretesa risarcitoria azionata dal datore di lavoro, con conseguente onere della prova a carico di tale datore di lavoro che, quindi, deve dimostrare che l'evento dannoso che ha danneggiato la cosa consegnata al lavoratore sia da riconnettere ad una condotta colposa del lavoratore per violazione del predetto obbligo di diligenza e sia in rapporto di derivazione causale da tale condotta